Il Ministero dell’Interno ha comunicato che il decreto-legge 19 maggio 2020, n 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n.77 entrato in vigore il 19/07/2020 all’art. 157, comma 7 ter, ha previsto che “All’articolo 104, comma 1, del decreto legge n.18/2020 convertito con legge 27/2020 le parole “31 agosto sono sostituite con le parole 31 dicembre 2020.
La norma in esame dispone tra l’altro la proroga al 31 dicembre della validità delle carte di identità scadute mentre rimane limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell’espatrio.