I liberi professionisti senza cassa o iscritti alla gestione separata INPS devono presentare una nuova domanda per beneficiare dei 1.000 euro per il mese di maggio previsti dal DL Rilancio (art.84, commi 2, 3 e 6, decreto-legge 34/2020) per supportare i lavoratori in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Indennità Inps e Indennità Casse private: le differenze
Ci sono due indennità per i professionisti a partita IVA. Quella di cui abbiamo parlato sopra e l’altra, prevista dall’art.44 del DL Cura Italia per i professionisti delle casse private. Questi professionisti riceveranno i 600 euro di indennità Covid-19 per il mese di aprile (anche maggio è garantito, ma i bonifici arriveranno più avanti) a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza” (previsto dal DL Cura Italia).
Indennità INPS 1.000 euro maggio
Il beneficio economico erogato dall’INPS è ‘altra cosa’, non concorre alla formazione di reddito – come quello per i professionisti iscritti alle altre Casse – ed è riconosciuto a:
- liberi professionisti con partita IVA, compresi partecipanti a studi associati/società semplice (600 a marzo, 600 ad aprile, 1.000 a maggio ma con condizioni), iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- collaboratori coordinati e continuativi. Per questa categoria di lavoratori non occorre presentare una nuova domanda, se si è già fruito del bonus relativo a marzo e aprile.
La casistica prevede tre categorie:
- chi deve fare domanda solo per maggio;
- chi per aprile e maggio;
- chi per i tre mesi: marzo, aprile e maggio.
Riguardo i 1.000 euro di maggio, i professionisti, oltre alla partita Iva attiva al 19 maggio, devono dimostrare di aver subìto una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 (il dato è autocertificato).
I co.co.co. hanno diritto a 1.000 euro per maggio se il rapporto di lavoro è cessato entro il 19 maggio 2020.
Lavoratori autonomi occasionali
A questi lavoratori (art. 44 DL 18/2020, art. 2 lett. C, d.m. 4 maggio 2020, n. 10, art. 84 c. 8 lett. C DL 34/2020), titolari di un contratto autonomo occasionale riconducibile alle disposizioni di cui all’articolo 2.222 del codice civile nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, spettano invece 600 euro per maggio (di default, senza domanda) con:
- assenza di partita IVA;
- iscrizione alla Gestione Separata già alla data del 23 febbraio 2020 e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- accredito di almeno un contributo mensile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020;
- assenza di un contratto autonomo occasionale in essere alla data del 23 febbraio 2020;
- assenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente alla data di presentazione della domanda;
- assenza di pensione alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.