Si comunica che è stato firmato dal Presidente del Consiglio Conte, il DPCM le cui misure, come noto, sono state anticipate l’altra notte.
A partire dal 23 marzo p.v. fino al 3 aprile 2020 sull’intero territorio nazionale vengono dettate ulteriori restrizioni, tra cui:
– la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM odierno. Le attività necessarie alla sospensione devono essere completate entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza;
– le attività che dovrebbero essere sospese, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
– permane, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo 2020 – ivi compresa la possibilità di effettuare consegne a domicilio – e dall’Ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 (attività consentite) potrà essere integrato con Decreto del MISE, sentito il MEF;
– è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal Comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;- restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n.146/1990, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite;
– è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari e ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
– restano altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva;
– restano consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
Le imprese le cui attività non sono sospese hanno l’obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali. In allegato il D.P.C.M. del 22 marzo 2020.