OBBLIGHI PER I PROPRIETARI DI FONDI E TERRENI PRIVATI CONFINANTI CON LE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI E CONSORTILI DI USO PUBBLICO A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.

ORDINANZA DEL SINDACO N. 8 DEL 31/01/2024

Data di pubblicazione:
22 Febbraio 2024
OBBLIGHI PER I PROPRIETARI DI FONDI E TERRENI PRIVATI CONFINANTI CON LE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI E CONSORTILI DI USO PUBBLICO A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA  PUBBLICA INCOLUMITA'.

AVVISO

Come riportato nell’Ordinanza Sindacale n. 8 del 31/01/2024, al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, ai proprietari di fondi e terreni privati confinanti con le strade provinciali, comunali, vicinali e consortili di uso pubblico esistenti nel territorio comunale, a far data dal 01/02/2024 fino al 31/12/2024, è imposto l’obbligo di:

  • Verificare costantemente, al fine della messa in sicurezza mediante taglio, ove necessario, della condizione degli esemplari arborei ed arbustivi anche dotati di rami o loro parti (es. alberi inclinati verso la strada, con particolare riferimento a quelli in stato vegetativo critico) ricadenti nelle fasce di pertinenza delle strade e sul ciglio stradale. Sono altresì incluse anche le alberature al di fuori delle fasce di pertinenza che, per dimensione e posizione, presentano un potenziale pericolo di ribaltamento sulla strada pubblica, secondo le specifiche direttive della vigente legislazione in materia, oltre che la rimozione di esemplari o parti di essi già caduti sul piano viabile;

  • Procedere alla estirpazione, potatura e costante controllo di siepi, arbusti, cespugli e sterpaglie che provocano restringimenti, invasioni, limitazioni o danneggiamento delle strade e/o occultamento della segnaletica stradale, con rimozione di residui e scarti vegetali caduti sulla sede stradale a seguito di detti lavori;

  • Eseguire la necessaria e costante manutenzione e conservazione dei muri ed opere di sostegno di qualsiasi genere in modo tale da non compromettere l’incolumità pubblica e non arrecare danni alle strade e alle relative pertinenze;

  • Provvedere alla manutenzione, ripristino e pulizia delle ripe e delle scarpate stradali, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti o altri danni al corpo stradale della viabilità pubblica, con esecuzione, ove occorre, delle necessarie opere di mantenimento;

  • Rimuovere il terriccio, massi lapidei, frane o altri materiali qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi natura;

  • Evitare di eseguire lavori di aratura o qualsiasi altro movimento di terreno compresa la semina per una distanza in proiezione orizzontale non inferiore a un metro dal confine stradale o dal ciglio di fossi e cunette;

  • Realizzare in caso di terreni in pendenza solchi trasversali (in numero e dimensioni adeguate) e un canale di raccolta parallelo alla fascia di rispetto sopra detta che permetta il regolare e costante convogliamento delle acque meteoriche provenienti da monte;

  • Evitare lo sradicamento e la bruciatura dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe e le scarpate stradali;

  • Garantire la corretta regimentazione delle acque attraverso la costante manutenzione e pulizia dei canali, dei fossi, degli sbocchi degli scoli o delle scoline presenti all’interno dei terreni agricoli privati, sia coltivati che incolti, sui terreni di pertinenza dei fabbricati e nei tratti privati adiacenti le strade in modo da evitare, in caso di piogge o nevicate cospicue e prolungate, il verificarsi di fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione della sede stradale da parte di fango ed acqua, di cedimento delle scarpate laterali, al fine di evitare gravi danni e disagi alla circolazione stradale nonché grave pregiudizio alla sicurezza e pubblica incolumità;

  • Impedire il ristagno di fango, terreno o acqua nei fossati, canali e cunette adiacenti le strade citate in oggetto che tracimando potrebbe cagionare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e la pubblica incolumità. Il materiale proveniente da detti lavori dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati e smaltito secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le operazioni sopra dette dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo da non provocare danni a persone e/o cose. I lavori di taglio e potatura delle piante, delle siepi, degli arbusti, cespugli e ramaglie dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga un’invasione della proprietà o viabilità pubblica. E’ fatto obbligo durante l’esecuzione dei lavori garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare su strada, di procedere all’installazione di adeguata segnaletica stradale prevista per legge ed acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione o nulla osta se necessari alla realizzazione dell’intervento.

Qualora dalle inadempienze verso le disposizioni sopra specificate dovesse derivare grave e imminente pericolo per la sicurezza della circolazione e per la pubblica incolumità, ovvero in caso di ostinata inadempienza dei proprietari privati, anche a seguito di eventuale diffida, questa Amministrazione provvederà all’esecuzione dei lavori d’ufficio con successiva attivazione della procedura di recupero delle spese a carico dei soggetti inadempienti.

Qualsiasi danno a terzi dovesse verificarsi a seguito di mancato adempimento di quanto previsto nella predetta ordinanza è a carico del soggetto inadempiente, inclusa ogni responsabilità civile e penale derivante dalle inadempienze.

 

La mancata osservanza alle disposizioni indicate nell’Ordinanza n. 8 del 31/01/2024, ovvero in caso di irregolare o imperfetta esecuzione dei lavori e del ripristino, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da altre disposizioni speciali, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di € 150.00, nonché le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e s.m.i.

 

Il Sindaco

Mario Fanelli

Ultimo aggiornamento

Giovedi 22 Febbraio 2024