DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA ‘PROCESSIONARIA DEL PINO’

Data di pubblicazione:
11 Marzo 2019

Disposizioni in materia di lotta obbligatoria contro la ‘Processionaria del pino’ Traumatocampa (Thaimetopea) pityocampa

         Si rende noto a tutti i proprietari e detentori a qualsiasi titolo di terreni (giardini, parchi, aree verdi, ecc.) nei quali sono presenti piante di pino domestico, pino nero, pino silvestre, pino marittimo, cedri e conifere in genere che, come disposto da apposita Ordinanza n. 9 prot. 2017 del 09/03/2019, dovranno:

Effettuare annualmente tutte le opportune verifiche ed ispezioni al fine di accertare la presenza di nidi della ‘Processionaria del pino’ Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa;

Intervenire immediatamente ed obbligatoriamente, qualora venisse riscontrata la presenza dei nidi di ‘Processionaria del pino’ mediante la rimozione e la distruzione degli stessi adottando tutte le protezioni indispensabili ad evitare il contatto con i peli urticanti delle larve (guanti protettivi, mascherina, occhiali, tuta a perdere, ecc.), rivolgendosi nel caso a ditte specializzate, segnalando con opportuna cartellonistica la presenza delle larve nella zona soggiacente le chiome infestate;

Per la disinfestazione si potrà procedere secondo le seguenti modalità:

  • In inverno e/o inizio primavera, quando le larve dell’insetto munite di peli urticanti si trovano nei nidi, effettuare il taglio e la bruciatura dei nidi stessi;
  • In estate procedere all’asportazione dei vecchi nidi contenenti i peli urticanti;
  • In autunno, quando le giovani larve sono prive di peli urticanti, procedere all’asportazione e bruciatura dei pre – nidi.

Mettere in atto, fatto salvo l’obbligo di asportazione e distruzione dei nidi come sopra detto, adeguate tecniche di profilassi (es. trattamenti microbiologici, endoterapici) o mezzi di complemento, secondo le modalità indicate dal Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio che dovrà essere opportunamente interessato;

I trattamenti con prodotti chimici dovranno essere effettuati solo se gli interventi di natura non chimica messi in atto non dovessero risultare inefficaci. In tal caso gli interessati si dovranno avvalere esclusivamente di ditte specializzate che dovranno attuare gli interventi in modalità endoterapica.

Le spese per gli interventi di disinfestazione sono a totale carico dei proprietari e dei conduttori dei terreni ove si trovano le piante infestate.

E’ fatto assoluto divieto di abbandonare i rami con i nidi di ‘Processionaria del pino’ rimossi o di conferire gli stessi presso l’isola ecologica comunale, ovvero presso qualsiasi contenitore di raccolta rifiuti.

La responsabilità delle inadempienze all’ordinanza di cui sopra è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

Ai trasgressori della predetta ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie da € 25.00 ad € 500.00 ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. 267/2000.

                                                                                     Il Sindaco

                                                                                     Mario Fanelli

Ultimo aggiornamento

Giovedi 11 Agosto 2022