L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, avviatasi con il referendum del 23 giugno 2016, è avvenuta il 31 gennaio 2020. Da tale momento sino al 31 dicembre 2020 è intervenuto un periodo transitorio fondato su un accordo tra le parti.
Durante questa transizione Regno Unito ed Unione Europea hanno previsto che le norme in materia di libera circolazione e di coordinamento della sicurezza sociale continuassero ad applicarsi anche ai cittadini britannici in Italia.
Ai cittadini britannici (e ai loro familiari) si sono quindi continuate ad applicare fino al 31 dicembre 2020 le previsioni relative al soggiorno e all’iscrizione anagrafica proprie dei cittadini comunitari (Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e s.m.i.).
L’iscrizione all’anagrafe italiana entro il 31 dicembre 2020 e le disposizioni dell’Accordo di recesso hanno consentito quindi ai cittadini britannici in Italia di godere dei diritti previsti da tale accordo (parte II) dopo che sarà concluso il periodo di transizione, quando invece per chi non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione si applicheranno le previsioni del nuovo.
Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 3 del 11 febbraio 2020, ha specificato che vi erano due ipotesi possibili per chi risiedeva già o iniziò a risiedere prima di fine 2020 nel nostro paese:
Per la richiesta era necessario presentare:
- apposita richiesta, in marca da bollo, di rilascio dell’attestazione di iscrizione anagrafica;
- una ulteriore marca da bollo e gli eventuali diritti di segreteria, per l’attestazione.
Anche i familiari non comunitari dei cittadini britannici devono ottenere l’Attestazione di Iscrizione Anagrafica. Questi devono altresì:
I cittadini britannici continueranno a poter maturare il diritto al soggiorno permanente, potendo pertanto richiedere il relativo attestato di soggiorno permanente, qualora presentino i requisiti previsti dal D.Lgs. 30/2007 entro o dopo il periodo di transizione.
I diritti acquisiti dai cittadini britannici prima della conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020) restano protetti da quanto previsto dall’Accordo di Recesso fino a quando il cittadino resterà legalmente residente in Italia.
2. L’accordo del dicembre 2020
Il 24 dicembre 2020 è stata data notizia del raggiungimento di un "agreement in principle"con il Regno Unito, che definisce la cooperazione UE-UK a partire dal 1° gennaio 2021.
I beneficiari dell’Accordo di recesso, per i temi di nostro interesse, sono i cittadini del Regno Unito residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 ed i familiari che li accompagnano o li raggiungono, anche dopo tale data. L’Accordo di Recesso prevede che i cittadini del Regno Unito e i loro familiari hanno diritto di ricevere un nuovo documento di soggiorno in formato elettronico. Tale documento di soggiorno ha una validità di 5 anni (è denominato “carta di soggiorno”) ma tale periodo è esteso a 10 anni (“carta di soggiorno permanente”) nel caso in cui sia stato maturato il diritto di soggiorno permanente (soggiorno legale e ininterrotto in Italia per 5 anni, compresi i periodi di soggiorno che precedono o seguono il 31 dicembre 2020). Il documento di soggiorno elettronico è rilasciato dalla Questura della provincia dove risiede il cittadino britannico, sul cui sito dovrebbe essere indicato un canale telematico dedicato, al fine di consentire agli interessati di prenotare l’appuntamento per la presentazione dell’istanza.
3. La procedura di rilascio del documento di soggiorno
I cittadini britannici iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, quindi, a partire dal 1 gennaio 2021 dovranno recarsi personalmente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura competente per territorio, presentando un documento di identità in corso di validità, l’attestazione della propria iscrizione anagrafica rilasciata dal Comune di residenza (vedi sopra), che dimostri l’iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020 o, in alternativa, un’autocertificazione della propria iscrizione in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 e di non essere stato successivamente cancellato. Vanno altresì prodotte la ricevuta di pagamento di € 30,46, effettuato con bollettino postale sul CC n. 67422402 (intestato a “MEF DIP.TO DEL TESORO VERS: DOVUTO RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO” - causale: “Importo per il rilascio della carta di soggiorno - Accordo di recesso UE/ UK”) e quattro fotografie in formato tessera.
Per i familiari del cittadino del Regno Unito vanno presentati in sostanza documenti simili, fatta salva l’aggiunta di copia del documento di soggiorno in formato elettronico rilasciato dalla Questura al cittadino del Regno Unito o, in alternativa, copia dell’attestazione dell’iscrizione anagrafica del cittadino del Regno Unito che dimostri l’iscrizione anagrafica entro il 31 dicembre 2020
Per gli studenti britannici, in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2004/38/CE che risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione residente o nel registro della popolazione temporanea entro il 31 dicembre 2020 è possibile richiedere, presso la Questura della provincia di residenza, il rilascio del nuovo documento di soggiorno elettronico.
4. Chi non è iscritto in anagrafe entro il 31 dicembre 2020
Come detto sopra, l’attestazione di essere iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 o la relativa autocertificazione costituiscono lo strumento ordinario per ottenere il rilascio del documento di soggiorno elettronico da parte della Questura. Tuttavia i cittadini britannici che non risultino ancora iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020 ma che dimostrino, tramite idonea documentazione comprovante una legale permanenza sul territorio nazionale alla suddetta data (es. contratto di lavoro, certificato d’iscrizione a corso di studi), potranno comunque richiedere il rilascio del documento di soggiorno elettronico alla Questura di riferimento.
COSA DEVE PRESENTARE IL CITTADINO
In tutti i casi occorre presentare:
PER GLI STRANIERI COMUNITARI
I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio del paese estero).
Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d'ingresso rilasciato dall'autorità consolare italiana nel paese di provenienza.
Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all'anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale. Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:
PER GLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI
È necessaria l’esibizione dei seguenti documenti:
a) lavoro subordinato
b) motivi familiari
Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Entro 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario ha l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. In caso contrario, si aprirà un procedimento amministrativo volto alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.
COME PRESENTARE LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE
I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
La trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:
La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo di domanda.
Il modello di dichiarazione da presentare è scaricabile da questo sito istituzionale.
ITER PROCEDURALE E TEMPISTICHE
La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione (“residenza in tempo reale”).
Nei due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni "documentate/dichiarate" e la carta d’identità se quella precedente fosse scaduta o in via di scadenza.
Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro ulteriori 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.
Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni ed anche, se il soggetto ne è privo o necessita di rinnovarla, la carta di identità.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede tramite il Corpo di Polizia Locale all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.
In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all'interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione.
Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni. In caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.
DOMICILIO
Il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Il domicilio può non coincidere con la residenza.
La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e pertanto non è prevista alcuna registrazione pubblica di domicilio. Di conseguenza il domicilio non è certificabile.
SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA
L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro comune italiano o all'estero, che abbiano la propria dimora presso il Comune in via provvisoria da non meno di quattro mesi ma non siano nella condizione per prendere la residenza.
Anche in questo caso, l'interessato deve presentare apposita dichiarazione presso l’Ufficio Anagrafe.
L'iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l'Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario.
QUANTO COSTA
I servizi descritti sono gratuiti
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5 (“antiabusivismo”)
Per compilare questa istanza è necessario aver effettuato l'accesso con SPID o CIE!
Registrandoti potrai accedere al tuo Sportello Digitale per monitorare gli aggiornamenti e inviare e ricevere comunicazioni e documenti. Avrai anche la possibilità di salvare l’istanza come bozza per riprenderne la compilazione in un secondo momento.